Analisi dell’acqua in BioSicurezza
Le aziende agroalimentari e le analisi dell’acqua
Il nuovo decreto legislativo 18/2023 non prevede alcun obbligo generale di verifica analitica riguardo la potabilità dell’acqua per le imprese alimentari, men che meno con frequenza annuale.
Gli obblighi di controllo, per i soggetti diversi dai gestori idrici o autorità competenti, riguardano i cosiddetti GIDI (gestori del sistema di distribuzione interno) per le strutture individuate all’allegato VIII dello stesso decreto.
I controlli per i gestori idrici e autorità competenti sono trattati agli articoli 12, 13 e 14 del testo normativo.
Per queste strutture, tra l’altro, i controlli contemplano se del caso Legionella e piombo, sempre secondo le modalità indicate dallo stesso allegato VIII e dal rapporto ISTISAN 22/32.
Precisazione; la comunicazione UE 355/2022 specifica che per le imprese alimentari la verifica analitica dell’acqua non è necessaria laddove è presente un approvvigionamento da pubblico acquedotto, rimandando ad una valutazione del rischio in base all’utilizzo dell’acqua stessa, in linea con le indicazioni del Codex Alimentarius CAC RCP 1-1969 nella sua ultima revisione.
Per le aziende alimentari è necessario il rispetto dei parametri della parte A e B, allegato I, come disposto all’articolo 5 comma 1 lettera d) del decreto 18.
E per la maggior parte di questi parametri, in caso di fornitura diretta da pubblico acquedotto, la conformità è assicurata dal gestore idrico.
Alle aziende alimentari spetta valutare il rischio in base al tipo di fornitura idrica, e sulla base di ciò sviluppare eventualmente il piano analitico.
Ps: l’obbligo di conformità era presente anche nel vecchio decreto 31/2001, sempre all’articolo 5 comma 1 lettera d), e tra l’altro contemplava anche il rispetto dei valori di parametro della parte C (indicatori) non più previsto dal nuovo decreto 18.