HACCP molini e rivendita agricola

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MANUALE HACCP – Ottemperanze per molini e rivendite agricole

settembre 3, 2013 Applicazione HACCP

Previsto dal Regolamento (CE) 183/2005 l’obbligo d’implementare procedure scritte basate sui principi HACCP –

Il regolamento comunitario, tuttora in fase d’attuazione (mancano alcune norme attuative), impone già diversi adempimenti a carico degli operatori della filiera dei mangimi. La comunità europea, assimilando i mangimi agli alimenti e quindi inserendoli nelle nuove normative (vedi il pacchetto igiene) ha iniziato una vera e propria rivoluzione nel campo normativo di tutta la filiera che “tocca” i mangimi. Le nuove disposizioni, si applicano a tutti gli imprenditori della filiera, quindi produttori agricoli, trasportatori, stoccatori o magazzini, molini o miscelatori, intermediari e trasportatori del prodotto finito.

A sua volta tutti gli operatori si devono dividere in due grandi gruppi:

Nel primo, rientrano gli operatori che svolgono produzioni primarie di mangimi, il trasporto, lo stoccaggio e la manipolazione nel luogo di produzione. Il trasporto e la consegna dal luogo di produzione ad uno stabilimento.

Nel secondo, rientrano tutte le operazioni diverse da quelle sopra indicate, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda QUANDO SI USANO ADDITIVI O PREMISCELE D’ADDITIVI. Gli operatori che rientrano nel secondo gruppo, sono obbligati ad utilizzare, gestire e mantenere procedure basate sui principi HACCP. L’implementazione delle procedure deve risultare da documenti cartacei.

Ricordiamo inoltre che a carico degli operatori del settore, sono già in vigore le norme relative all’ottenimento del numero di registrazione o riconoscimento ed all’attuazione delle procedure sulla rintracciabilità dei lotti prodotti e commercializzati, Reg. CE 178/2003.

183/2005, cerali, HACCP, mangimi, produzione, rivendite